Sanzioni sull'omesso pagamento della tassa regionale su concessioni regionali caccia/pesca/raccolta tartufi

L’UOD 50.13.18 riscuote esclusivamente le sanzioni sul mancato pagamento della tassa sulla concessione regionale.

 

DESCRIZIONE

Ai sensi della L.R. n. 3/1984 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 641/1972, in occasione del rilascio della licenza per l’esercizio della caccia, della pesca o della raccolta di tartufi, atto con validità pluriennale, è dovuto il pagamento di una tassa annuale da corrispondersi per ciascun anno successivo a quello del rilascio, dove, per anno, si intende il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza; la tassa, da corrispondere comunque prima dell’esercizio dell’attività, non è dovuta qualora tale attività non venga esercitata durante l’anno.

L'UOD 50.13.18 contesta al contribuente l’omesso pagamento della tassa regionale sulla base dei verbali di contestazione emessi dagli enti preposti nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di pesca, caccia o raccolta tartufi.
 

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 3/1984; L.R. 44/1993; D.LGS 472/1997

CONTATTI

PEC: tributiregionali@pec.regione.campania.it.