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Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

DESCRIZIONE TRIBUTO

L'Addizionale Regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è una quota tributaria aggiuntiva all'IRPEF dovuta dal contribuente. L'imposta, da versare alla Regione in cui il contribuente ha la residenza, è determinata applicando un'aliquota proporzionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF al netto degli oneri deducibili e detraibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L' aliquota base, stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 68/2011 è pari a 1,23 punti percentuali e ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base fino a 2,1 punti percentuali.

CHI VERSA QUANTO PAGARE QUANDO PAGARE COME PAGARE DETRAZIONI ESENZIONI

Sono obbligati al pagamento di tale addizionale tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nella Regione Campania e per i quali nell'anno di riferimento risulta dovuta l'Irpef (dopo aver computato tutte le detrazioni d'imposta agli stessi riconosciute).

L’addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando l’aliquota fissata dalla Regione di residenza al reddito complessivo assoggettato a IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

A decorrere dall’anno d’imposta 2022, la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha modificato gli scaglioni dell’IRPEF, riducendone il numero da cinque a quattro.

Si è reso pertanto necessario l’adeguamento della normativa regionale, in quanto le Regioni possono determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’IRPEF esclusivamente in corrispondenza degli scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale.

La Regione Campania ha quindi approvato la Legge Regionale Campania 30 marzo 2022 n. 7, con la quale sono state ridefinite le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF.

Pertanto, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 15, del Decreto-Legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, l’addizionale regionale all’IRPEF della Regione Campania è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all’aliquota base pari all’1,53%:

· 0,20% per i redditi fino a € 15.000,00: aliquota effettivamente applicata 1,73%;

· 1,43% per i redditi superiori a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: aliquota effettivamente applicata 2,96%;

· 1,67% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,20%;

· 1,80% per i redditi superiori a e € 50.000,00: aliquota effettivamente applicata 3,33%.

Per il 2026, allo stato attuale, la Regione Campania mantiene la disciplina introdotta dalla legge regionale 30 marzo 2022, n. 7, con le stesse aliquote progressive già applicate dal 2022.

Per i redditi da lavoro dipendente e per quelli assimilati a quelli da lavoro dipendente l'imposta è determinata e versata dal sostituto d'imposta con le stesse modalità previste per il pagamento dell'IRPEF.

Per tutti gli altri redditi soggetti al pagamento dell'IRPEF, il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF avviene per autotassazione, ed è basato sul sistema degli acconti e del saldo. L'imposta dovuta alla regione in base alla dichiarazione è versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Per le scadenze di pagamento fare riferimento al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale) e alle istruzioni fornite per la presentazione della dichiarazione dei redditi (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/dichiarazioni).

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata e trattenuta dai datori di lavoro, che operano in qualità di sostituti d’imposta.

Per i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, i contribuenti versano l’addizionale regionale mediante modello unificato F24 entro i termini previsti per il versamento dell’IRPEF.

Le Pubbliche Amministrazioni effettuano il versamento tramite modello F24 Enti Pubblici (F24EP), secondo le disposizioni del sistema del versamento unitario di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4-quater, comma 3, del Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, all’articolo 1 del Decreto Ministeriale 2 novembre 1998 n. 421, non è più previsto il versamento mediante conti correnti postali.

I versamenti destinati alla Regione Campania devono riportare, nella sezione “Regioni” del modello F24, il codice Regione “05”.

Il codice tributo ordinariamente utilizzato per l’addizionale regionale all’IRPEF è:

· “3801” – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per specifiche tipologie di contribuenti o versamenti occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

A partire dall’anno d’imposta 2022, sono previste le seguenti detrazioni:

  • Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 30,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico (art.1, comma 2, L.R. 30 marzo 2022, n.7);
  • Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi e con figli con diversa abilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), spetta una detrazione dell'importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari ad euro 40,00 per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. (art.1, comma 3, L.R. 30 marzo 2022, n.7).
     

Qualora l'imposta dovuta sia minore delle detrazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1 della L.R. 30 marzo 2022, n.7, non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della quantificazione e della ripartizione delle detrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche e integrazioni.

Non sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF coloro che:

  • possiedono soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
  • possiedono soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
  • possiedono soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiano optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
  • abbiano un'imposta lorda che, al netto di talune detrazioni non supera euro 10,33.

 

A CHI RIVOLGERSI

Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della regione Campania Via A. Diaz n. 11, 80134 - Napoli - Centralino: 081/4281111.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 50 del D.Lgs. 446/1997. Art. 6 del D.Lgs. 68/2011. L.R. 16 gennaio 2014, n. 4. Art. 11, comma 15, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.99. Art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Art. 1 della L.R. 28 dicembre 2021, n. 31. Art. 1 della L.R. 30 marzo 2022, n. 7.

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