Procedimento di reclamo/mediazione


Abrogazione dell'Istituto del Reclamo-Mediazione
Il Ministero dell’economia e delle finanze il 22 gennaio 2024 ha comunicato che l’abrogazione dell’istituto del reclamo mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.  Per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

Procedimento di Reclamo/Mediazione ai Sensi dell'Art. 17 bis del D.Lgs 546/92 (Informazioni Precedenti all'Abrogazione)

Descrizione del Procedimento (valido per le notifiche effettuate fino al 3 gennaio 2024):

Per le controversie tributarie inerenti atti della Regione Campania di valore non superiore a cinquantamila euro di sola imposta, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Il ricorso, intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, va notificato, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, alla Regione Campania Direzione Generale per le Risorse finanziarie UOD 50 13 20 – Contenzioso e Normativa Tributaria Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli. Il ricorso reclamo deve essere notificato mediante invio telematico a mezzo posta certificata all’indirizzo: contenziosotributario@pec.regione.campania.it con le modalità di cui al D.lgs 546/92 e delle specifiche tecniche dell’art. 10 dal DM del 04/08/2015 - adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163 e del Decreto direttoriale del 28/11/2017.

In caso di mancato accoglimento dell’istanza di reclamo e/o mediazione, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.

Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorrerà dalla scadenza del novantesimo giorno successivo alla data di notifica, alla suddetta UOD 50.13.20, del ricorso con contestuale istanza di reclamo e/o mediazione.

Si ricorda che se il valore della controversia è superiore a 3.000 euro è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.

Per le controversie di valore fino a Euro 3.000 - in cui è ammessa la difesa in proprio - se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, oltre alla notifica a mezzo PEC, è possibile notificare il ricorso anche secondo una delle seguenti modalità:

  • - a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile;

  • - mediante consegna diretta alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie UOD Contenzioso e Normativa Tributaria, Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli che ne rilascia ricevuta;

  • - a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

 

A Chi Rivolgersi 
UOD 50.13.20 - Contenzioso e normativa tributaria
Centro Direzionale Is. C5 - Napoli
Martedì, mercoledì e venerdì ore 10-13
PEC: contenziosotributario@pec.regione.campania.it