Tassa automobilistica
DESCRIZIONE TRIBUTO
La tassa automobilistica (o anche detto "bollo auto") dal 1983 è una tassa di possesso e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, locatari utilizzatori (in caso di leasing) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza.
Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, come risultante dal pubblico registro automobilistico.
Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo
Perdita di possesso
Non si è tenuti al pagamento della tassa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- si perde il possesso del veicolo (per qualsiasi evento, ivi comprese le sentenze) entro il termine utile per il pagamento;
- se ne sia annotata la relativa formalità al PRA.
Radiazione
In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.
Non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- la radiazione avvenga entro l’ultimo giorno utile per il pagamento;
- al P.R.A. vi sia l’annotazione della cancellazione.
L'importo della tassa si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi). L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2024 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto.
In merito al quantum dovuto relativamente alle annualità d’imposta precedenti al 2024, è possibile fare riferimento ai seguenti tariffari:
Tariffario 2015 (pdf)
Tariffario 2016 (pdf)
Tariffario 2017 (pdf)
Tariffario 2018 (pdf)
Tariffario 2019 (pdf)
Tariffario 2020 (pdf)
Tariffario 2021 (pdf)
Tariffario 2022 (pdf)
Tariffario 2023 (pdf)
Tariffario dal 01/01/2007 (pdf)
Termini di pagamento per veicoli già circolanti
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica provinciale va svolto di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.
Termini di pagamento per i veicoli nuovi
Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.
Inoltre:
- per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
- per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel , con potenza da 36 KW in poi il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
- per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza fino a 35 KW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva;
- per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza da 36 KW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva;
- per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva;
- per i motocicli il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi;
- per roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua il pagamento va effettuato versando l'intero importo fisso annuo, a prescindere dalla data di immatricolazione, con validità fino al 31 dicembre successivo.
Termini di pagamento per veicoli in uscita dall'esenzione
Quando l'auto viene acquistata usata presso un rivenditore autorizzato, possono verificarsi due ipotesi:
- Se l'auto ha un bollo in corso di validità occorre rispettare la periodicità acquisita e pagare, secondo le normali regole, entro il mese successivo alla scadenza;
- Se invece il concessionario ha chiesto l'esenzione dell'auto consegnata per la rivendita, si applicano le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi.
Bisogna eseguire il primo versamento entro il mese durante il quale il veicolo è stato acquistato, prendendo come riferimento la data di autentica notarile dell'atto di vendita. Se però l'atto notarile è stato redatto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si può effettuare anche entro il mese solare successivo.
Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.
Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato con le seguenti modalità:
- MyPay;
- Addebito diretto tramite SPID, CIE o CNS accedendo all’area personale del Portale delle Entrate (per maggiori informazioni consultare la sezione DOMICILIAZIONE)
- le Delegazioni ACI con un costo dell’operazione pari a €2,37;
- le Agenzie Sermetra;
- le altre Agenzie di pratiche auto presenti sul territorio;
- gli Uffici Postali, mediante pagamento online allo sportello (per conoscere ulteriori modalità di pagamento presso Poste Italiane, cerchi su internet “poste italiane bollo auto” e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video);
- Internet Banking e Sportelli Bancomat (ATM) delle Banche che erogano il servizio;
- ACI Bollonet, servizio online disponibile sul sito ACI;
- Le Tabaccherie autorizzate;
- Il sito Telepass.
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:
- se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.
Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.
Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali
Centro Direzionale Isola C5
80143 Napoli
e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI e gli Automobile Club campani.
MODULISTICA
- Modello istanza rimborso tassa auto persona fisica
- Modello istanza rimborso tassa auto persona giuridica
Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario).
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all'anno tributario di riferimento.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:
in caso di doppio pagamento
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di pagamento in eccesso
- fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
- fotocopia della carta di circolazione;
in caso di versamento non dovuto
- originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
- fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:
- veicoli storici
- veicoli destinati ai disabili
- veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano
- veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
- esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
- esenzione per acquisto auto ibride/elettriche
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Veicoli ultratrentennali
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato);
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad Euro 31,24 per gli autoveicoli ed Euro 12,50 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Veicoli ultraventennali
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1 gennaio 2019.
2. Veicoli destinati ai disabili
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda
- le autovetture;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
- gli autoveicoli per trasporti specifici;
- le motocarrozzette;
- i motoveicoli per trasporto promiscuo;
- i motoveicoli per trasporti specifici.
con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:
Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali
Centro Direzionale Isola C5
80143 Napoli
e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI e gli Automobile Club, le Delegazioni ACI e le Agenzie/Studi di consulenza automobilistica convenzionati per i servizi di assistenza, consultabili al seguente link Punti di servizio abilitati all’assistenza.
MODULISTICA
- Modello istanza esenzione disabile
- Modello autocertificazione disabile
- Modello autocertificazione disabile a carico
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
a) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada;
- Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie. - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
b) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivente da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
c) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale;
- Copia del certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
d) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità;
b) l'affezione da cecità o sordità. - Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
TABELLA RIASSUNTIVA Esenzione tassa automobilistica per i veicoli destinati ai portatori di handicap ed invalidi.
3. Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, o con alimentazione ibrida benzina/elettrica, oppure doppia benzina/idrogeno
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
A decorrere dall'anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
4. Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita
Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto minivoltura, non essendo la semplice procura a vendere idonea a determinare il trasferimento della proprietà dal privato venditore all’impresa.
Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono inviare tramite l’applicativo STAR gli elenchi quadrimestrali di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. I dati, da inviare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono riportare i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo a benzina o ecodiesel nel mese di marzo 2012 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2012, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2013).
5. Esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi è possibile richiedere un'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica in caso di esportazione temporanea di tali mezzi al di fuori del territorio dell'Unione Europea: tale esenzione è riconosciuta per un periodo di permanenza all'estero non inferiore a dodici mesi, documentato dalla relativa certificazione doganale. Per quanto riguarda le regioni/province autonome convenzionate con ACI, l'esenzione per temporanea esportazione dei mezzi di lavoro va richiesta all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI, presentando copia leggibile delle bolle doganali entro un mese dal rilascio, insieme a un elenco contenente numero di targa e di telaio dei mezzi interessati. Uguale documentazione va presentata al momento del rientro dei mezzi in Italia: anche in questo caso, la segnalazione di rientro va presentata all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI entro un mese dalla data della bolla doganale di rientro.
Non è invece più possibile richiedere l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, in caso di esportazione temporanea all'interno del territorio dell'Unione Europea. Tali veicoli, sino alla definitiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, sono perciò sottoposti al regolare pagamento della tassa automobilistica in caso di trasferimento temporaneo all'interno dello spazio comunitario, in cui vige un regime di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Gestisci o richiedi una nuova domiciliazione
Accedi con la tua identità digitale (SPID, CIE o CNS), compila il mandato ed invialo online, in seguito, potrai verificarne lo stato (in attesa, attivo o rifiutato).
Il mandato deve essere sottoscritto solo dal titolare del conto corrente anche per un veicolo non di sua proprietà.
La domiciliazione sarà attiva fin dalla prima scadenza del bollo se l’inoltro avviene entro la fine del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento (es.: termine pagamento 30/09/2023 - invio richiesta domiciliazione: entro il 31/08/2023).
Il prelievo avviene l'ultimo giorno del mese di pagamento.
Si precisa che:
- Il mandato non deve essere presentato anche al proprio istituto di credito;
- la domiciliazione bancaria può essere revocata in qualsiasi momento ma, comunque, entro il mese precedente a quello in cui deve avvenire il pagamento: online dall'Area personale, accedendo con autenticazione forte (SPID, CIE o CNS), oppure rivolgendosi direttamente al proprio istituto di credito.
In presenza delle motivazioni analiticamente contenute nell’art. 10-quater della L. 212/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 219/2023 (“Esercizio del potere di autotutela obbligatoria” in ambito tributario) il contribuente può richiedere l’annullamento d’ufficio dell’atto ricevuto ovvero la rettifica dei dati in esso contenuti; a tal fine, occorrerà trasmettere idonea istanza in autotutela, ai sensi dell’art. 2-quater del D.Lgs. n. 564/1994, come modificato dall’art. 27 della L. n. 28/1999 e dal D.M. n. 37/1997, indirizzata all'ente impositore da inviarsi:
- collegandosi all’indirizzo Internet www.aci.it/assistenzabollo seguendo le istruzioni per trasmettere direttamente la contestazione;
- rivolgendosi alle Unità Territoriale ACI ed ai Punti di Servizio abilitati (Automobile Club provinciali, Delegazioni ACI ed Agenzie/Studi di consulenza convenzionati per i servizi di assistenza consultabili al link http://www.aci.it/fileadmin/documenti/Elenco_PDS.pdf), ovvero contattando il call center al n. 081.0070860 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (il costo della chiamata dipende dalla tariffazione dell'operatore telefonico utilizzato dall'utente);
- Rivolgendosi all'ente impositore tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata uod.501317@pec.regione.campania.it.
Al modello di autotutela, debitamente compilato, è fatto obbligo di allegare oltre alla copia del proprio documento di identità nonché tutta la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni rese per consentire il riesame dell’avviso da parte dell’Ufficio.
Il Dlgs 220/2023 di riforma del contenzioso tributario, prevede la possibilità per il contribuente di impugnare, innanzi al giudice tributario, il rifiuto espresso o tacito all’istanza di autotutela, nei casi di autotutela “obbligatoria” e quello espresso, nel caso di autotutela “facoltativa” (articolo 19, comma 1, lettere g-bis e g-ter, Dlgs 546/1992). Il ricorso avverso il diniego tacito è proponibile trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
L’attività di assistenza ed intermediazione amministrativa automobilistica richiesta a Strutture di cui sopra diverse dalle Unità Territoriali ACI, ovvero alla preposta UOD della Regione Campania, potrà comportare prestazione accessoria soggetta a remunerazione a carico del richiedente/contribuente.
A tal fine si allega apposito modello che l’interessato può compilare ed inviare nei modi indicati, producendo la relativa documentazione; in caso di accoglimento dell’istanza, si procederà all’annullamento dell’atto.
Avverso l’atto ricevuto, ovvero avverso l’eventuale diniego di autotutela, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n. 546/92, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1’ grado di Napoli; il ricorso, contenente i dati previsti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, va proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica.
Il ricorso va proposto nei confronti dell’ente impositore notificandolo alla Regione Campania, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - U.O.D. 50.13.20 Contenzioso e Normativa Tributaria, indirizzo PEC: contenziosotributario@pec.regione.campania.it.
Il ricorrente, entro 30 giorni, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Corte di Giustizia Tributaria, nelle modalità stabilite dal D.lgs. 546/92.
Per le controversie di valore fino a € 3.000,00 il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente, il quale può stare in giudizio personalmente senza avvalersi di un difensore abilitato.
Se l’importo del tributo liquidato con l’atto impugnato è pari o superiore ad € 3.000,00 è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo, giusto art.12 del D.lgs. 546/92; per eseguire il deposito del ricorso in modalità telematica è necessario registrarsi all’applicazione P.T.T. (Processo Tributario Telematico) del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.GI.T.).
A seguito delle modifiche introdotte all’art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/1992 dal D.lgs 220/2023, sussiste l’obbligo della notifica e del deposito del ricorso in modalità telematica, salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n. 546/1992, anche qualora il ricorso sia stato proposto direttamente dal contribuente (per le controversie fino a € 3.000,00).
A chi rivolgersi
Email: uod.501317@regione.campania.it
PEC: uod.501317@pec.regione.campania.it
PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE INERENTI AL TRIBUTO TASSA AUTOMOBILISTICA:
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Napoli
Sig. Enrico Savastano Email: enrico.savastano@regione.campania.it Telefono: 0817968560
Sig. Vincenzo Coppola Email: vincenzo.coppola@regione.campania.it Telefono: 0817968909
Dott. Giuseppe Alloca Email: giuseppe.allocca@regione.campania.it Telefono: 0817968570
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Benevento
Sig.ra Carmina Di Iorio Email: carmina.diiorio@regione.campania.it Telefono: 0824364222
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Avellino
Dott. Antonio Troisi Email: antonio.troisi@regione.campania.it Telefono: 0825765470
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Salerno
Dott.ssa Lucia Mezzacapo Email: lucia.mezzacapo@regione.campania.it Telefono: 0823554331
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Caserta
Dott.ssa Lucia Mezzacapo Email: lucia.mezzacapo@regione.campania.it Telefono: 0823554331
PER ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA:
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Napoli
Dott.ssa Giorgia Silvano Email: giorgia.silvano@regione.campania.it Telefono: 0817968722
Dott.ssa Flora Caputo Email: flora.caputo@regione.campania.it Telefono: 0817968962
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Benevento
Sig. Giovanni Pepe Email: giovanni.pepe@regione.campania.it Telefono: 0824364311
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Avellino
Dott.ssa Laura Perrotta Email: laura.perrotta@regione.campania.it Telefono: 0825765594
Sig.ra Paola Capasso Email: paola.capasso@regione.campania.it Telefono: 0825765598
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Salerno
Dott.ssa Lucia Mezzacapo Email: lucia.mezzacapo@regione.campania.it Telefono: 0823554331
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Caserta
Dott.ssa Lucia Mezzacapo Email: lucia.mezzacapo@regione.campania.it Telefono: 0823554331
PER ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI:
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Napoli
Dott.ssa Immacolata Pappalardo Email: immacolata.pappalardo@regione.campania.it Telefono: 0817968723
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Benevento
Dott.ssa Angelina Soricelli Email: angelina.soricelli@regione.campania.it Telefono: 0824364291
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Avellino
Dott. Antonio Troisi Email: antonio.troisi@regione.campania.it Telefono: 0825765470
Sig. Rocco Del Priore Email: rocco.delpriore@regione.campania.it Telefono: 0825765632
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Salerno
Dott.ssa Annamaria Coppola Email: annamaria.coppola@regione.campania.it Telefono: 0893079362
· Per i contribuenti residenti nella Provincia di Caserta
Sig.ra Patrizia Ianniello Email: patrizia.ianniello@regione.campania.it Telefono: 0823554325
PER ISTANZE IN MATERIA DI ESENZIONI:
Sig.ra Carmina Di Iorio Email: carmina.diiorio@regione.campania.it Telefono: 0824364222
Dott.ssa Angelina Soricelli Email: angelina.soricelli@regione.campania.it Telefono: 0824364291
Dott.ssa Maria Giuseppina Possemato Email: mariagiuseppina.possemato@regione.campania.it Telefono: 0824364213
Sig. Giovanni Pepe Email: giovanni.pepe@regione.campania.it Telefono: 0824364311
PER ISTANZE IN MATERIA DI RIMBORSI:
Dott. Antonio Troisi Email: antonio.troisi@regione.campania.it Telefono: 0825765470
PER ISTANZE IN MATERIA DI DOMICILIAZIONE BANCARIA:
Dott. Giuseppe Alloca Email: giuseppe.allocca@regione.campania.it Telefono: 0817968570
A CHI RIVOLGERSI
Le richieste di annullamento in autotutela di avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali devono essere effettuate collegandosi alla pagina dedicata alle richieste di assistenza.
ATTENZIONE: il canale di cui sopra è accessibile unicamente mediante utilizzo di SPID, CIE o CNS propri o di una persona all'uopo delegata.
Per gli avvisi di accertamento annualità d'imposta 2021 e successive, è necessario utilizzare esclusivamente il canale di cui sopra.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39;
- CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. 46 (Agenzia delle Entrate);
- LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001);
- LEGGE 21 novembre 2000, n. 342;
- DECRETO 25 novembre 1998, n. 418 (Ministero delle Finanze);
- CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 122/E (Ministero delle Finanze);
- LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998);
- Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 art. 1 commi 41-48;
- Legge regionale 3 agosto 2020 n. 36 art. 5.