L'ARISGaN, istituita con il Decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, è l'addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali. A carico delle utenze che godono dell'esenzione dall'accisa, in luogo dell'addizionale, è stata istituita un’Imposta Regionale Sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono obbligati al pagamento dell'imposta,con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
- i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali;
- i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
- i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale;
- i soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. L'imposta regionale sostitutiva è dovuta dalle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo.
La misura delle aliquote dell'Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale è determinata come segue:
- Per usi civili:
- Per consumi fino a 120 metri cubi a euro 0,019 per metro cubo;
- Per consumi superiori a 120 metri cubi euro 0,031 per metro cubo;
- Imposta Sostitutiva: euro 0,031 per metro cubo.
- Per usi industriali:
- Resta fissata in euro 0,006249 per metro cubo la misura delle aliquote dell'Addizionale Regionale all’accisa sul gas naturale utilizzato per usi industriali. Nel caso di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui l’addizionale è fissata in euro 0,0052 per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi.
I soggetti obbligati al pagamento del tributo devono, ai sensi dell'art. 26 comma 10 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, prestare alla Regione Campania una cauzione sul pagamento dell'accisa, secondo quanto stabilito di seguito.
Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia d’inizio attività (quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali ed il consumo per uso proprio).
Per i periodi d’imposta successivi la cauzione dovrà essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta precedente e adeguata al fatturato dichiarato.
Il versamento della cauzione potrà essere effettuato:
- Attraverso la piattaforma MYPAY;
- a mezzo sottoscrizione di polizza fideiussoria utilizzando l’apposito modello (allegato 1 modello fidejussione).
I fornitori di gas, soggetti passivi di questo tributo, devono presentare, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi, dichiarazione annuale dei volumi di gas naturale fatturati. La dichiarazione potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo: tributiregionali@pec.regione.campania.it, oppure tramite consegna a mano o raccomandata A/R presso:
Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - U.O.D. 50.13.18 Gestione Tributi Regionali, Centro Direzionale Napoli, Is. C/5 - 80143 Napoli.
L'ARISGAN deve essere pagata mediante:
- rate mensili di acconto costanti, calcolate sulla base dei consumi dell'anno solare precedente, da versare entro la fine di ciascun mese;
- versamento a conguaglio, calcolato sulla base della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale risulti un credito, questo può essere compensato con l'importo della rata di acconto di marzo, e nel caso di incapienza con i successivi versamenti di acconto.
- I versamenti ordinari ed i depositi cauzionali devono essere effettuati attraverso la Piattaforma MYPAY: Pagamenti ordinari e ravvedimenti operosi oppure Cauzioni.
- Il pagamento degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali va effettuato in favore della Regione Campania attraverso la piattaforma MYPAY, inserendo il CODICE IUV/CODICE AVVISO riportato nell’allegato all’atto ricevuto e seguendo le indicazioni.
I rimborsi o l'utilizzo di credito di imposta erroneamente versata o versata in più del dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, ex art. 14 co. 3 D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, entro il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, con istanza indirizzata a: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - U.O.D. 50.13.18 Gestione Tributi Regionali, Centro Direzionale Napoli Is. C/5 - 80143 Napoli; all'indirizzo PEC tributiregionali@pec.regione.campania.it.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. R. 11 agosto 2005 n. 15, non si fa luogo al rimborso di somme inferiori a Euro 17,00.
Il gas naturale usato per la produzione di energia elettrica non è assoggettato all'addizionale regionale (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 4/FL del 2001).
D. Lgs. 26.10.1995 n. 504; D. Lgs. 18.12.1997 n. 471, n. 472, n. 473; • D. Lgs. 05.06.1998 n. 203; • D. Lgs. 02.02.2007 n. 26; • L. R. 03.04.1991 n. 7; • L. R. 05.08.1999 n. 5, art. 13; • L. R. 26.07.2002 n. 15, art. 1.