L'ARISGaN, istituita con il Decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, è l'addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali. A carico delle utenze che godono dell'esenzione dall'accisa, in luogo dell'addizionale, è stata istituita un’Imposta Regionale Sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono obbligati al pagamento dell'imposta,con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:
fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura;
acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi.
Sono altresì obbligati al pagamento dell'addizionale i soggetti che, per uso proprio:
acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, ((anche)) da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.
I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
La misura delle aliquote dell'Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale è determinata come segue:
Per usi domestici:
- Per consumi fino a 120 metri cubi a euro 0,019 per metro cubo;
- Per consumi superiori a 120 metri cubi euro 0,031 per metro cubo;
- Imposta Sostitutiva: euro 0,031 per metro cubo;
Per usi non domestici resta fissata in euro 0,006249 per metro cubo la misura delle aliquote dell'Addizionale Regionale all’accisa sul gas naturale utilizzato per usi industriali. Nel caso di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui l’addizionale è fissata in euro 0,0052 per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi.
I soggetti obbligati al pagamento del tributo devono, ai sensi dell'art. 26 bis comma 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, prestare alla Regione Campania una cauzione sul pagamento dell'addizionale determinata in misura pari al 15% dell'addizionale annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia. L'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, deve essere adeguato entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'addizionale dovuta nei tre mesi precedenti.
I soggetti passivi corrispondono l'addizionale dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese.
Per i soggetti che fatturano ai consumatori finali, ciascuna rata è pari all'importo dell'addizionale complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente.
Per i soggetti che acquistano o estraggono gas naturale per uso proprio, o gestiscono reti di gasdotti nazionali, ciascuna rata è pari all'importo dell'addizionale dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
I soggetti obbligati devono presentare una dichiarazione semestrale entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
La dichiarazione dovrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo tributiregionali@pec.regione.campania.it.
Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti passivi versano l'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di addizionale fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs n. 504 del 26/10/1995.
- I versamenti ordinari ed i depositi cauzionali devono essere effettuati attraverso la Piattaforma MYPAY: Pagamenti ordinari e ravvedimenti operosi oppure Cauzioni.
- Il pagamento degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali va effettuato in favore della Regione Campania attraverso la piattaforma MYPAY, inserendo il CODICE IUV/CODICE AVVISO riportato nell’allegato all’atto ricevuto e seguendo le indicazioni.
I rimborsi o l'utilizzo di credito di imposta erroneamente versata o versata in più del dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, ex art. 14 co. 3 D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, entro il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, con istanza indirizzata a: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Risorse Finanziarie - UOS 202 03 01- Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, Centro Direzionale Napoli Is. C/5 - 80143 Napoli; all'indirizzo PEC tributiregionali@pec.regione.campania.it.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. R. 11 agosto 2005 n. 15, non si fa luogo al rimborso di somme inferiori a Euro 17,00.
Il gas naturale usato per la produzione di energia elettrica non è assoggettato all'addizionale regionale (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 4/FL del 2001).
D. Lgs. 26.10.1995 n. 504; D. Lgs. 18.12.1997 n. 471, n. 472, n. 473; • D. Lgs. 05.06.1998 n. 203; • D. Lgs. 02.02.2007 n. 26; • L. R. 03.04.1991 n. 7; • L. R. 05.08.1999 n. 5, art. 13; • L. R. 26.07.2002 n. 15, art. 1.