Pagamento spese giudizio
Tributi interessati
• Tassa automobilistica
• IRBA
• ARISGAN
• IRESA
• Tassa abilitazione professionale
• TSDD
Normativa di riferimento
La richiesta di pagamento delle spese e degli onorari di giudizio è disciplinata dall’art. 5-octies, comma 1, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito dalla Legge n. 215/2021), modificato dal Decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220:
"L'agente della riscossione e le Regioni e Province autonome provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta"
Applicabilità
Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, sia in primo che in secondo grado.
Modalità di richiesta del pagamento
In virtù della richiamata disposizione, il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario.
La richiesta va inviata a uno dei seguenti indirizzi:
-
- Posta raccomandata A/R:
Regione CampaniaDirezione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. 50.13.20 Contenzioso e Normativa Tributaria
Centro Direzionale isola C/5 - 80143 Napoli
Nota importante
Non è possibile notificare il titolo esecutivo o avviare azioni esecutive prima di 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione competente.