Il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e fangoso palabili è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, con l’art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia. Presupposto del tributo è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi compresi i fanghi palabili ai sensi dell’art.3 co.25 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Soggetto passivo è:
- il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento (art.3 co.26 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549). Il gestore deve versare il tributo alla regione nel cui ambito territoriale è ubicato l’impianto;
- chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scsarica o effetua deposito incontrollato di rifiuti (art.3 co.32 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549).
La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’articolo 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.8 L.R. Campania n. 16 del 7 dicembre 2010). A partire dall’anno d’imposta 2012, con l’entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010, l’ammontare dell’imposta per ciascuna tipologia di rifiuto è stata rideterminata come riportato in tabella (All.1 TSDD).
Nel caso di impianti esercenti attività di discarica e di incenerimento senza recupero energetico il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effettuate le operazioni di conferimento.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta, deve essere trasmessa alla regione in cui è ubicato l’impianto una dichiarazione (art. 3 comma 30 legge 28/12/1995 n. 549; art. 10 legge regionale 07 dicembre 2010 n. 16) con l’indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno nonché dei versamenti effettuati. Tale dichiarazione deve essere redatta su apposito modello (All 2 TSDD), rispettando le indicazioni riportate nelle istruzioni (All3. TSDD).
Nel caso di attività di discarica abusiva, deposito incontrollato, abbandono o scarico di rifiuti il versamento deve essere effettuato prima della constatazione delle violazioni di legge (art.3 co.32 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549).
La trasmissione dovrà avvenire telematicamente, a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica: tributiregionali@pec.regione.campania.it
- I versamenti ordinari devono essere effettuati attraverso la Piattaforma MYPAY
- Il pagamento degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali va effettuato in favore della Regione Campania attraverso la piattaforma MYPAY, inserendo il CODICE IUV/CODICE AVVISO riportato nell’allegato all’atto ricevuto e seguendo le indicazioni.
I rimborsi dell'imposta erroneamente versata o versata in più del dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, ex art. 21 comma. 2 D.Lgs. 546/1992, entro il termine di due anni dalla data del pagamento, mediante invio dell'apposito modulo (All. 4), debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata tributiregionali@pec.regione.campania.it.
Legge 28.12.95 n. 549; Circolare del Ministero delle Finanze n. 190/e del 24.07.96; Decreti legislativi 28/12/1997 n. 471 e n. 472; L.R.16 del 07/12/2010, capo II - articoli da 6 a 18; L.R.14/2016; D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; L.R. n.25 del 30/12/2024.